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I CONGEDI PARENTALI

 

TRIBUNALE DI VENEZIA

 

Il Giudice del Lavoro

 

Letti gli atti e sciolta la riserva, osserva quanto segue.

 

 

FATTO
 

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.06.2001, XXX XXX, dipendente di TRENITALIA s.p.a., lamentava la mancata concessione di congedi parentali dal 14.6 al 13.08.2001, motivata dall’Azienda con riferimento ad esigenze di servizio, e chiedeva in via d’urgenza che venisse ordinato a TRENITALIA di consentirgli il godimento del suo diritto facendo rilevare che il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio ordinario avrebbe vanificato il diritto stesso.

TRENITALIA s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris, asserendo la necessità di contemperare l’esigenza del ricorrente con quelle dell’impresa, sia sotto il profilo del periculum in mora, segnalando in proposito che il ricorrente non aveva accettato la proposta aziendale di godimento di quindici giorni di astensione e di quindici giorni di ferie dalla metà di giugno ed inoltre che alla moglie del medesimo, anch’ella dipendente di TRENITALIA s.p.a., erano stati concessi congedi parentali e ferie in modo tale da assicurare che il bambino potesse essere accudito dai genitori senza soluzione di continuità.

 

DIRITTO
 

La L. n. 53/2000, con cui è stata recepita la Direttiva Cee n. 34/1996, a sua volta attuazione del primo accordo collettivo comunitario concluso dalle organizzazioni sindacali europee, modificando la disciplina contenuta nelle L. n. 1204/1971 e 903/1977 ha introdotto misure a sostegno della maternità e della paternità oltre che misure volte a consentire un uso flessibile del tempo di lavoro per ragioni anche diverse dall’accudimento dei figli.

In particolare la legge, per quel che qui interessa, contiene una disciplina dei congedi parentali improntata ad una organizzazione della famiglia che, nella cura della prole, non differenzia tra madre e padre, salve le diversità connesse alla fase di gravidanza.

L’art.3 L. 53 cit. stabilisce che ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del bambino; tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente purchè, complessivamente, i genitori non superino i dieci mesi, limite derivante dalla somma dei periodi fruiti da l padre e dalla madre, elevabile a dodici ove il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Al co. 3 si legge poi: ”Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1 (che regola i congedi parentali per ciascun genitore quanto a durata) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.

Le norme sin qui riportate sono state trasfuse nell’art. 32 del T.U. n. 151/2000, adottato ai sensi dell’art. 15 L. n. 53/2000.

Sulla base della piena interpretazione letterale della norma deve ritenersi che il titolare del diritto ai congedi parentali possa sceglierne quando fruirne, nell’ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, sempre che non ricorra un caso di oggettiva impossibilità. Il preavviso non può essere inferiore a quindici giorni.

Così legiferando lo Stato italiano ha esercitato la discrezionalità riconosciuta ai paesi membri dell’accordo collettivo, recepito in direttiva comunitaria, nella parte in cui esso prevede che: “le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e\o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e\o le parti sociali possono in particolare: …omissis… e) definire le circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell’impresa …omissis…”.

Tanto premesso e passando all’esame del caso di specie, si rileva che il ricorrente, padre di un bambino di età inferiore agli otto anni, ha chiesto di fruire di un periodo di astensione facoltativa dal 14.06 al 13.08.2001 inoltrando domanda al proprio datore di lavoro nel febbraio 2001.

TRENITALIA ha risposto, una volta definita la turnazione estiva, che era disposta a concedere un periodo di quindici giorni allegando, come impedimento al godimento dell’intero periodo richiesto, esigenze di servizio.

Orbene, si è visto che la legge non subordina la possibilità di fruizione del diritto ai congedi parentali alle necessità dell’impresa né vi è allo stato alcuna disposizione contrattuale collettiva che regoli le modalità ed i criteri con cui occorre dare preavviso. Quanto al termine di quindici giorni previsto dalla legge, è pacifico che esso è stato rispettato dal ricorrente con la lettera del 04.02.2001.

Sulla base delle considerazioni che precedono va ravvisato il fumus boni iuris della pretesa azionata dal XXX.

Con riguardo al periculum in mora deve rilevarsi che la facoltà di scelta dell’epoca in cui fruire del diritto rimarrebbe vanificata ove l’istante dovesse attendere la conclusione di un giudizio ordinario.

Quanto al provvedimento da adottarsi in via d’urgenza, va evidenziato che le cautele per loro natura sono destinate ad operare nel futuro e che il XXX non risulta essersi assentato dal lavoro a far tempo dal 14.06.2001. Appare, quindi, misura idonea a tutelare in via d’urgenza il diritto azionato dall’istante, ordinare al datore di lavoro di consentire al XXX, a far tempo dal giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza, di godere dell’astensione richiesta sino al 13.08.2001. Il ricorrente dovrà instaurare il giudizio di merito entro trenta giorni dalla comunicazione a cura della Cancelleria.

Spese al definitivo.

 

P.Q.M.

 

Ordina a TRENITALIA s.p.a. di consentire a XXX XXX di fruire del congedo parentale previsto dall’art. 32 T.U. n. 151\2001 a far tempo dalla notifica della presente ordinanza e sino al 13.08.2001; assegna al ricorrente il termine di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito;

spese al definitivo;

si comunichi.

 

Venezia, 02.07.2001                                                                                       

Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Anna Maria MARRA)

 

 

(Tribunale Ordinario – Venezia – depositata il 03/07/2001)

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Il Tribunale di Venezia, Sezione Feriale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:

 

Dott. Marcello D’Amico – Presidente

 

Dott.ssa Marina Caparelli – Giudice rel.

 

Dott.ssa M. Antonia Maiolino – Giudice

 

Nel reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.

 

                                                                      da:

 

Trenitalia spa, proc. dom. avv. M. Cappelletto e C. Vergari

                                                                                      

-         reclamante-

 

contro

 

XXX XXX, proc. dom. Avv. R. Bolognesi

                   

-         reclamato-

 

   a scioglimento della riserva ha pronunziato la seguente

 

ORDINANZA
 

Con ricorso ex art.700 cod. proc. civ., depositato il 21.06.2001 avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, XXX XXX, dipendente di Trenitalia spa, premesso che l’azienda presso cui prestava la sua attività, non gli aveva concesso il congedo parentale richiesto per il periodo 14.06 – 13.08.2001, chiedeva che, in via d’urgenza, venisse ordinato a Trenitalia spa di consentirgli il godimento del suo diritto.

Il ricorso, con pedissequo decreto, veniva notificato a Trenitalia spa che si costituiva in giudizio contestando il fondamento della pretesa sia sotto il profilo del fumus boni iuris, asserendo la necessità di contemperare le esigenze del ricorrente con quelle dell’azienda, sia sotto il profilo del periculum in mora.

Il Giudice del Lavoro, con provvedimento reso in data 02.07.2001, accoglieva il ricorso rilevando, quanto al fumus, che sulla base della normativa vigente doveva ritenersi che il titolare del diritto ai congedi parentali potesse scegliere quando fruirne, nell’ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, sempre che non ricorresse un caso di oggettiva impossibilità; quanto al periculum, che la facoltà di scelta dell’epoca in cui fruire del diritto sarebbe stata vanificata ove il ricorrente avesse dovuto attendere l’esito del giudizio ordinario.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo Trenitalia spa rilevando, quanto al fumus, che il primo Giudice non ha tenuto in considerazione il fatto che, in base alla direttiva 96/34/ CEE, le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono regolate dalla legge e/o dai contratti collettivi, i quali possono definire in particolare le circostanze in cui il datore di lavoro è autorizzato a rinviare la concession del congedo parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell’impresa. Pertanto il Giudice, nell’applicare le disposizioni del diritto nazionale, avrebbe dovuto interpretarle alla luce del tenore e delle finalità della predetta direttiva ritenendo legittimo il comportamento di essa reclamante che, sulla base della Circolare della Direzione Relazioni Industriali del 02.06.2000, aveva limitato il diritto al congedo parentale a quindici giorni venendo nel contempo incontro al XXX concedendogli un ulteriore periodo di giorni 15 di ferie.

Quanto al periculum, Trenitalia spa ha evidenziato che, nella specie, non sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile, in quanto, da un lato, il ricorrente aveva rifiutato il periodo di trenta giorni concesso, continuando a lavorare nell’attesa dell’esito del giudizio cautelare e, dall’altro, la moglie, anch’essa dipendente da Trenitalia spa, stava godendo di un periodo di ferie dal 01.07 al 15.08.

Infine Trenitalia ha eccepito l’illeggittimità dell’art. 32 T.U. 151/2001 perché in contrasto con gli art. 3 e 41 Cost. giacchè non verrebbe consentito all’impresa di bilanciare – in relazione alle proprie esigenze organizzative – la richiesta di congedo parentale. Il XXX si è costituito instando per il rigetto del ricorso. IL RECLAMO E’ INFONDATO.

Come correttamente posto in evidenza dal primo Giudice, la norma di cui all’art. 32 del T.U. n. 151/2001 stabilisce che il titolare del diritto ai congedi parentali possa scegliere quando fruirne, nell’ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, sempre che non ricorra un caso di oggettiva impossibilità. Il contenuto precettivo di tale disposizione è chiaro e non può che interpretarsi nel senso indicato nel provvedimento impugnato, tant’è che la stessa reclamante, da un lato invoca la direttiva CEE n. 34/1996 per limitarne la portata e, dall’altro, pone la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli art. 3 e 41 Cost..

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’invocata Direttiva, nel determinare al punto n.3 della clausola n.2 le modalità di accesso e di concreta attuazione dell’istituto del congedo parentale, attua un espresso e tassativo rinvio alla legislazione dei singoli Stati o alla loro contrattazione collettiva. In particolare la predetta Direttiva stabilisce che gli Stati membri e/o le parti sociali “possono” statuire che il congedo sia accordato a tempo pieno o in modo frammentato, ovvero solo a chi abbia una determinata anzianità, ovvero sia soggetto a termini di preavviso o ancora sia rinviabile dal datore di lavoro per particolari esigenze dell’impresa.

Fra tutte le suddette opzioni, il legislatore italiano ha ritenuto di recepire solo quella relativa al termine minimo di preavviso da parte del lavoratore stabilito in 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Ciò ovviamente non comporta che la norma di cui all’art. 32 del T.U. citato sia contraria alla direttiva CEE, posto che il legislatore italiano ha rispettato le prescrizioni minime dell’accordo esercitando poi la discrezionalità riconosciuta ai Paesi membri nel senso di limitare il diritto al congedo parentale solo ed esclusivamente con riferimento al termine di preavviso.

Pertanto è del tutto evidente che la circolare invocata dall’Azienda non è legittima non essendo conforme né alla legge né agli accordi collettivi del settore.

D’altro lato non appare fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 citato con riferimento agli art. 3 e 41 della Costituzione, tenuto conto che la ratio della norma è quella di considerare preminente il diritto del lavoratore a curare ed allevare i propri figli, diritto questo sancito dagli art. 29,30,31 della Costituzione stessa.

Quanto alla sussistenza del periculum in mora, va evidenziato che le censure mosse dalla reclamante non possono trovare accoglimento. Invero appare evidente che il tempo occorrente per svolgere il processo ordinario avrebbe fatto trascorrere irrimediabilmente il periodo di astensione facoltativa richiesta dal XXX dal 14.06.2001 al 13.08.2001.

La circostanza che, nelle more del giudizio e fino alla comunicazione del provvedimento del primo giudice, il ricorrente si sia recato ugualmente sul posto di lavoro, nonché la circostanza che la madre del bambino goda di un periodo di ferie, non sono di per sé idonee ad escludere l’urgenza di provvedere, posto che l’istituto del congedo parentale si applica disgiuntamente ed individualmente ad entrambi i genitori ed è volto ad assicurare la possibilità per i genitori medesimi di accudire personalmente i figli a prescindere da un effettivo stato di necessità.

Per le svolte considerazioni IL RECLAMO VA RIGETTATO.

Spese in definitivo.

 

P.Q.M.

 

-         Rigetta il reclamo

-         Spese in definitivo.

Si comunichi.

 

Venezia, 8 agosto 2001

 

Il Presidente

(Dott. M. D’Amico)

 

 

( Tribunale Ordinario – Venezia - depositata il 07/09/2001)

a.l.pe.bo.

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