
LA FIRMA DIGITALE
Avvocato Roberto Bolognesi & Associazione Legale Personale Trenitalia a Bordo Treno
A.L.PE.BO.
Un nostro associato ci ha recentemente posto un quesito relativo alle modalità di raccolta delle firme durante le visite effettuate dal Sanitario RFI.
Ci risulta che da qualche tempo vengano raccolte in modalità digitale, tramite firma elettronica.
Secondo quanto comunicato dal Dirigente responsabile delle UST di Venezia-Verona-Trieste, che chiarisce che nell’’ambito del generale processo della dematerializzazione cartacea, si è reso necessario sostituire la firma cartacea con la firma elettronica”.
Di conseguenza, al lavoratore che si presenta in accettazione viene chiesto di apporre la firma grafometrica sui seguenti documenti:
· consenso alla FEA
· consenso privacy
· consenso al prelievo venoso
Tenendo presente la complessità della lettura, è a disposizione dei lavoratori, una copia cartacea per una più agevole visione.
Ulteriori firme grafometriche solitamente richieste, sono elencate di seguito:
STANZA PSICOLOGA/AULA SEPA (per consenso intervista psicologica, anamnesi psicologica e consenso test AULA SEPA)
AULA VISITE (per autocertificazione dei dati personali e relazione visita medica)
SALA PRELIEVI TOX (per consenso alcool e stupefacenti e verbale alcool e stupefacenti)
Il testo dei “consensi”, anche in questi casi, è disponibile per la lettura in formato cartaceo; nel caso dei verbali delle visite invece, il lavoratore di solito chiede, senza problemi, di visionare sullo schermo quanto andrà a sottoscrivere.
Consigliamo quindo ai Soci che si apprestano ad effettuare le visite ed i prelievi, di richiedere, se lo ritengono opportuno, una copia cartacea.
Inoltre, durante la visita Psicologica, di farsi leggere il verbale della visita prima di sottoscriverla con la firma, in quanto ci sono stati segnalati casi di disparità tra quanto dichiarato dal lavoratore e quanto riportato nel verbale.
Abbiamo inoltre interpellato in merito il nostro Avvocato, Roberto Bolognesi e vi alleghiamo il file con le sue considerazioni.
Perdete qualche minuto per leggerlo e conservatelo perchè può tornarvi utile anche per situazioni extra lavorative, ad esempio nei vostri rapporti con gli istituti bancari, con la sanità o con gli studi notarili.
Se avete altre segnalazioni o domande in merito, non esitate a contattarci all’indirizzo info@alpebo.org o contattando un membro del Direttivo.
L’AVVOCATO RISPONDE
QUESITO:
Quando appongo la firma elettronica posso conoscere cosa sto firmando ?
Posso avere copia di quanto ho firmato ?
PARERE:
Per approfondire i quesiti posti è necessario capire prima di tutto che tipo di firma si è
invitati ad apporre.
Questo perchè la sottoscrizione implica un problema di efficacia della scrittura privata che
andiamo a sottoscrivere.
Il parametro di riferimento è l’art. 2702 c.c.
La provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata nei confronti di una data
persona, si ha solo quando la stessa riconosca la propria sottoscrizione, o se tale
sottoscrizione sia avvenuta in determinati casi, per cui si considera come riconosciuta di per
sè.
Questo è il caso della firma apposta davanti al notaio ad esempio.
Il soggetto che non voglia riconoscere come propria la sottoscrizione dovrà disconoscerla,
cioè negare formalmente la propria sottoscrizione (art 214 c.p.c.).
Questo dovrà avvenire con il primo atto utile, altrimenti il disconoscimento sarà dichiarato
tardivo e la sottoscrizione attribuita certamente al soggetto.
Al momento della redazione dell’art 2702 c.c. chiaramente non si ipotizzava nemmeno la
possibilità di dematerializzare la sottoscrizione dal cartaceo.
Con l’avvento dell’era digitale ci si è confrontati con il problema del riconoscimento della
sottoscrizione.
Si possono così distinguere alcune tipologie di firma, che non devono e non possono essere
confuse fra di loro per il diverso valore e la diversa efficacia:
● La firma elettronica
● La firma elettronica avanzata
● La firma elettronica qualificata
● La firma digitale
La normativa di riferimento è il Regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) e il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) oltre al DPCM 22.2.2013
La firma elettronica: sostanzialmente ė il PIN delle carte magnetiche (bancomat), o il
nome utente e password che vengono richiesto per l’accesso nel web (mail).
In questo caso le condizioni delle caratteristiche definite a livello di sicurezza e, dunque, la
certezza della sottoscrizione, sono rimesse all’apprezzamento del giudice, che dovrà valutare
la presenza di caratteristiche come la sicurezza e la immodificabilità.
La firma elettronica avanzata: è il caso della firma grafometrica utilizzata in molti
contesti di banche e assicurazioni. È una forma di firma qualificata, ma semplificata.
Sostanzialmente la normativa ( titolo V DPCM 22.2.2013) prevede che se la firma elettronica
soddisfa ad una serie di requisiti, ha il medesimo valore probatorio della firma qualificata.
La firma elettronica qualificata: è la sottoscrizione validamente riconosciuta all’interno
del mercato europeo ed interno in quanto le regole tecniche sono comuni a tutti gli Stati
membri.
Particolari modalità di apposizione sono la firma remota e la firma automatica.
Nella firma remota, nata circa 10 anni fa, il titolare delle chiavi private ne ha il controllo
esclusivo.
È basata sul rilascio di un certificato digitale rilasciato appositamente per la firma remota.
L’utilizzo del solo PIN è consentito solo su espressa autorizzazione scritta dell’ Autorità
Digitale.
Nella firma automatica ( art 1 lett r DPCM 22.2.2013) il sottoscrittore pur mantenendo il
controllo delle proprie chiavi di firma, tuttavia non ha un “presidio puntuale e continuo”.
Che significa ?
Il sottoscrittore in questo tipo di firma non ha la consapevolezza di cosa va a firmare.
Si tratta di documenti informatici che non richiedono di essere presentati al titolare della
firma prima dell’apposizione della stessa.
Il titolare non vede ciò che sottoscrive pur avendo dato il consenso.
L’art 5 c. 2 del DPCM 22.2.2013 lo tutela con l’applicazione di una particolare procedura.
Chi firma, firma alla cieca con i conseguenti rischi professionali.
Se la procedura automatica snatura la funzione dichiarativa della sottoscrizione è evidente
che, pur non essendo di per se illegale, lo può diventare.
Si faccia il caso di atti di routine ( privacy, fatture), oppure di atti più particolari come referti
clinici, contratti.
Si tratta, dunque, di una firma definita come massiva: una gran quantità di documenti di cui,
però, non vedo quello che sottoscrivo.
La firma digitale: è un tipo di firma elettronica avanzata.
Si basa su un certificato e su un sistema di chiavi crittografate, pubblica e privata correlate
fra loro, sotto il controllo esclusivo del sottoscrittore.
Consente un livello altissimo di certezza circa la provenienza, l’integrità del documento e la
manifestazione di volontà nello stesso contenuta.
Può essere utilizzata in ogni campo con assoluto valore probatorio.
Può essere disconosciuta solo ad opera del sottoscrittore che ha l’onere della prova di non
aver firmato.
È presente solo in Italia (CAD)
Esistono poi altre forme come la firma verificata, la firma di una cartella, il sigillo elettronico.
Come si è potuto vedere dall’ excursus, le diverse tipologie di firme incidono sulla prova della
loro apposizione e sul contenuto dichiarativo di ciò che si va a sottoscrivere.
Venendo ai quesiti proposti:
Se la firma che ci viene richiesta è una firma avanzata grafometrica, significa che il
soggetto ha autorizzato l’uso di detta firma (art 57 c. 1 lett a) DPCM 22.2.2013).
L’art 56 c. 1 lett e) DPCM 22.2.2013 consente al soggetto, in qualsiasi momento, di richiedere
di poter “ottenere evidenza di quanto sottoscritto” e di sottoscrivere su carta il documento
che gli viene presentato.
Il soggetto è libero, inoltre, di revocare, in qualsiasi momento, la possibilità di utilizzare la
firma grafometrica (art 57 c 1 lett h) DPCM 22.2.2013).
Va precisato che l’adozione della firma elettronica nelle sue forme avanzate e digitale
consente una velocizzazione delle operazioni e una adeguata conservazione della
documentazione, oggi ormai divenuta indispensabile, in un mondo sempre più digitalizzato.
Nel rispetto del pieno diritto alla conoscibilità delle dichiarazioni e dell’attribuzione della
sottoscrizione, che tutta la normativa impone di garantire, istanze che vadano nel senso
contrario alla digitalizzazione, pur comprensibili in un contesto di evoluzione delle
conoscenze, sono destinate sempre più a non trovare spazio attuativo.
Potrà, semmai, essere richiesto di avere copia elettronica dei documenti sottoscritti, ma
la stampa cartacea, appare sempre più un supporto da sostituire ed in via di estinzione.
Mestre, li 04/03/2019
Avv. Roberto Bolognesi Studio Legale Associato - Foro di Venezia